Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione
(Aggiornamento: 5 aprile 2024)
Fonte: Pagina Ministero della Giustizia
CREDITO DI IMPOSTA: MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Le modalità per richiedere il credito di imposta sono definite dal Decreto Interministeriale 1 agosto 2023. Questo decreto attua:
- L’articolo 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come aggiornato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
- L’articolo 21-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132).
1. Mediazione Civile e Commerciale (Art. 20, D.Lgs. n. 28/2010)
Crediti d’imposta riconosciuti:
- Alle parti (indennità organismo): In caso di accordo, sull’indennità pagata all’organismo, fino a € 600,00.
- Alle parti (compenso avvocato): Per mediazione obbligatoria con accordo, sul compenso dell’avvocato (limiti parametri forensi), fino a € 600,00.
- Limiti: Crediti (a+b) utilizzabili fino a € 600,00 per procedura. Massimo annuale: € 2.400,00 (persone fisiche), € 24.000,00 (persone giuridiche). Crediti dimezzati in caso di insuccesso.
- Alle parti (contributo unificato): Se l’accordo estingue il giudizio, sul contributo versato, fino a € 518,00.
- Agli organismi di mediazione: Sull’indennità non pagata da parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, fino a € 24.000,00 annui.
2. Negoziazione Assistita e Arbitrato (Art. 21-bis, D.L. n. 83/2015)
Crediti d’imposta riconosciuti:
- Alle parti (avvocati – Negoziazione Assistita): In caso di successo, sul compenso, fino a € 250,00.
- Alle parti (arbitri – Arbitrato): In caso di lodo, sul compenso, fino a € 250,00.
Modalità di Presentazione Domanda (Crediti d’Imposta)
- Termine: Entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione (pena inammissibilità).
- Modalità: Esclusivamente Online tramite piattaforma ministeriale.
- Accesso: Solo con identità digitale (SPID, CIE, CNS). Per enti/società, usa l’identità del responsabile/legale rappresentante.
- Domanda Cumulativa: Per più crediti, presentare una domanda annuale unica.
- Esclusione Importante: Niente credito per mediazioni avviate prima del 30 giugno 2023.
ONORARIO AVVOCATO: PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Le modalità di determinazione, liquidazione e pagamento (anche tramite credito d’imposta) sono definite dal Decreto Interministeriale 1° agosto 2023.
L’avvocato presenta le istanze tramite piattaforma online (con identità digitale):
- Istanza di conferma: Dichiarando se opta per il credito di imposta o per il pagamento.
- Istanza di riconoscimento del credito di imposta: Dopo la convalida. Scadenze: 1 gen – 31 mar OPPURE 1 set – 15 ott (pena inammissibilità).
- Richiesta di pagamento: Dopo la convalida.
Accesso: Sempre e solo con identità digitale.
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