IL NOSTRO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO UFFICIALE DI ADR PROFESSIONAL

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IL NOSTRO REGOLAMENTO

FASI DEL REGOLAMENTO UFFICIALE DI ADR PROFESSIONAL

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Questo articolo [source: 6, 7, 8] stabilisce che il regolamento si applica alle procedure di mediazione per controversie nazionali gestite da ADR PROFESSIONAL Srl, in conformità al D.Lgs. 28/2010. Specifica inoltre le azioni da intraprendere in caso di sospensione o cancellazione dell’organismo dal registro [source: 9, 10, 11, 12].

Art. 2 Avvio della Mediazione

Descrive le modalità per iniziare la procedura di mediazione tramite deposito della domanda presso ADR PROFESSIONAL [source: 13, 14]. Specifica la durata standard del procedimento (sei mesi, prorogabili) [source: 15, 17, 20], i tempi per la fissazione del primo incontro (20-40 giorni dal deposito) [source: 22], le comunicazioni alle parti [source: 23], gli effetti sulla prescrizione e decadenza [source: 24], e la gestione dell’adesione e delle richieste di rinvio [source: 26, 27, 28].

Art. 3 Luogo della Mediazione

La mediazione si svolge di norma presso le sedi di ADR PROFESSIONAL, ma può tenersi altrove con il consenso di tutte le parti, del mediatore e dell’Organismo [source: 30, 31]. L’organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi con cui ha stipulato accordi [source: 32, 33].

Art. 4 Elenco dei Mediatori Indipendenti e Loro Nomina

Stabilisce i criteri per la nomina dei mediatori dall’elenco di ADR PROFESSIONAL (consultabile sul sito), considerando competenza, esperienza, preferenze delle parti (non vincolanti) e disponibilità [source: 34, 39, 40]. La nomina avviene a rotazione, con criteri specifici basati sulla complessità della controversia e sulla competenza del mediatore [source: 41, 42, 43]. L’organismo può usare mediatori di altre strutture convenzionate [source: 38].

Art. 5 Indipendenza, Imparzialità e Sostituzione del Mediatore

Il mediatore designato deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e comunicare immediatamente ogni circostanza che possa incidere su di esse [source: 45]. L’articolo elenca cause di incompatibilità e disciplina le modalità di sostituzione del mediatore (d’ufficio o su istanza di parte) in caso di impedimento o limitazione dell’imparzialità [source: 45]. Vieta comunicazioni riservate tra parti e mediatore al di fuori delle sessioni separate [source: 45].

Art. 6 Presenza delle Parti, Rappresentanza e Assistenza

Le parti sono tenute a partecipare personalmente agli incontri [source: 47]. Possono farsi sostituire da un rappresentante con procura speciale sostanziale [source: 47]. Nelle mediazioni obbligatorie o delegate dal giudice, l’assistenza dell’avvocato è necessaria dal primo incontro fino al termine [source: 47]; nelle mediazioni facoltative, le parti possono partecipare senza avvocato, ma i legali possono intervenire per sottoscrivere l’eventuale accordo [source: 47, 48].

Art. 7 Incontri di Mediazione e Poteri del Mediatore

Il mediatore conduce gli incontri (anche telematici) con le modalità più opportune, tenendo sessioni congiunte o separate, senza imporre soluzioni [source: 49, 50]. Descrive lo svolgimento del primo incontro (esposizione funzione, durata minima 2 ore, verbalizzazione) [source: 51, 53, 54]. Se le parti proseguono, si impegnano a versare le indennità [source: 58]. Il mediatore può aggiornare la mediazione e avvalersi di esperti tecnici (con consenso e a carico delle parti) [source: 61, 63, 64]. Le parti hanno diritto di accesso agli atti comuni e a quelli delle proprie sessioni separate [source: 67].

Art. 8 Proposta del Mediatore

Il mediatore può formulare una proposta conciliativa, ma si riserva il diritto di non verbalizzarla in specifiche circostanze (es. rifiuto di una parte, mancata partecipazione) [source: 72, 73, 74]. La proposta non può contenere riferimenti a dichiarazioni o informazioni acquisite durante la procedura, salvo diverso accordo [source: 74]. In caso di mancata accettazione della proposta, il verbale negativo viene emesso dopo 3 giorni dalla scadenza del termine per accettare [source: 75].

Art. 9 Conclusione della Mediazione

La mediazione termina con un accordo conciliativo, con la constatazione dell’impossibilità di conciliare, o per decorrenza dei termini (6 mesi, salvo proroghe concordate) [source: 76, 77, 78]. L’esito viene attestato in un verbale sottoscritto da parti e mediatore (che ne certifica l’autografia) [source: 79, 80]. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute [source: 82].

Art. 10 Riservatezza

Tutte le informazioni acquisite durante la mediazione sono riservate [source: 83]. Il mediatore, il tirocinante e il personale dell’organismo non possono testimoniare o produrre prove su quanto appreso [source: 85]. Le parti, avvocati e consulenti sono tenuti a non usare opinioni, suggerimenti, offerte o ammissioni emerse in mediazione in altri procedimenti [source: 86, 87, 88]. Esistono deroghe specifiche all’obbligo di riservatezza (consenso, obbligo di legge, pericolo vita/salute/imputazione penale) [source: 89, 90, 91, 92].

Art. 11 Indennità

Definisce le spese di avvio e le indennità di mediazione dovute da ciascuna parte, basate sul valore della lite secondo le tabelle allegate (Tabella A del DM 150/2023 per organismi pubblici, adottata da ADR Professional) [source: 126, 133, 146, 147]. Specifica riduzioni per mediazioni obbligatorie/delegate (-1/5) [source: 127], maggiorazioni in caso di accordo (+10% al primo incontro, +25% ai successivi) [source: 128, 129], e i criteri per la determinazione del valore e la solidarietà nel pagamento [source: 130, 131, 132]. Dettaglia le modalità di pagamento (bonifico, contanti, carte, assegno) [source: 135, 136]. Il rilascio dei verbali è condizionato al pagamento [source: 137].

Art. 12 Responsabilità delle Parti

Elenca le verifiche di esclusiva competenza delle parti: assoggettabilità della lite a mediazione, competenza territoriale, oggetto/ragioni della pretesa, individuazione dei partecipanti (specie litisconsorzio necessario), correttezza dei recapiti, determinazione del valore, forma/contenuto della delega al rappresentante, dichiarazioni per gratuito patrocinio, verifica di altre istanze sulla stessa lite [source: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102]. L’Organismo non è responsabile per errori, omissioni, decadenze o prescrizioni derivanti da imprecisioni delle parti in questi ambiti, salvo propria negligenza [source: 96, 104].

Art. 13 Ruolo del Mediatore in Altri Procedimenti

Salvo diverso accordo scritto tra tutte le parti coinvolte, il mediatore che ha gestito una procedura di mediazione non può assumere il ruolo di arbitro in un procedimento arbitrale che sia connesso alla medesima controversia oggetto della mediazione [source: 106].

Art. 14 Modalità Telematiche per la Mediazione

La mediazione può svolgersi in modalità telematica su richiesta anche di una sola parte, tramite la piattaforma web dedicata dell’Organismo [source: 107, 109, 111]. È ammessa anche la modalità mista (parte in presenza, parte da remoto), con verbale comunque telematico [source: 110, 111]. Definisce le procedure di registrazione alla piattaforma, l’accesso tramite credenziali sicure (https) e le garanzie di riservatezza, integrità e conservazione dei dati secondo l’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 [source: 112, 113, 114, 115, 116].

Art. 15 Interpretazione e Applicazione delle Norme

L’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente regolamento che riguardano i doveri e le responsabilità specifiche del mediatore sono di competenza del mediatore stesso [source: 118]. Tutte le altre regole procedurali contenute nel regolamento sono interpretate e applicate da ADR PROFESSIONAL [source: 119].

Art. 16 Legge Applicabile

La procedura di mediazione disciplinata da questo regolamento, incluse le sue modalità di svolgimento e i suoi esiti, è regolata dalla legge italiana e produce gli effetti stabiliti dalla normativa vigente in Italia [source: 120].

Fonti Istituzionali Mediazione – Aggiornato Aprile 2025

Fonti Normative della Mediazione

Il quadro giuridico che regola la mediazione civile e commerciale in Italia, dalle origini europee alle riforme più recenti.

🇪🇺 Il Contesto Europeo: L’impulso iniziale

La spinta verso una disciplina organica della mediazione in Italia, come in altri Stati membri, deriva in gran parte dall’Unione Europea, che vede nella mediazione uno strumento fondamentale per migliorare l’accesso alla giustizia e facilitare la risoluzione delle liti, specialmente quelle che superano i confini nazionali.

  • Direttiva 2008/52/CE

🇮🇹 Le Fondamenta Nazionali: D.Lgs. 28/2010

Recependo l’impulso europeo, l’Italia ha introdotto con questo decreto una disciplina completa della mediazione finalizzata alla conciliazione. Ha definito la figura del mediatore, gli organismi, le procedure e, soprattutto, ha introdotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per specifiche materie (la “condizione di procedibilità”) prima di poter adire il giudice. Sebbene sia la legge fondamentale, è essenziale considerarla insieme alle importanti modifiche successive.

  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Testo Coordinato e Vigente)

⚖️ L’Evoluzione Significativa: La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)

Per rendere il sistema giustizia più efficiente, la “Riforma Cartabia” (entrata pienamente in vigore nel 2023) ha inciso profondamente sulla mediazione, rafforzandone il ruolo e modificando diversi aspetti procedurali del D.Lgs. 28/2010. Comprendere queste modifiche è cruciale per la pratica attuale.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

⚙️ Le Regole Operative: La Normativa Secondaria

Per funzionare concretamente, la mediazione necessita di regole di dettaglio definite tramite Decreti Ministeriali. Questi specificano come si iscrivono gli organismi e i mediatori, quali sono gli standard formativi, le regole di condotta e i costi (indennità) del servizio.

  • Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
  • (Storico) DM 18 ottobre 2010, n. 180

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